Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli art. 7 paragrafo 2, 8 paragrafo 2, 9, 11 e 15 per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del Paese sul cui territorio le cure sono state ricevute, sono rimborsate integralmente dalla predetta istituzione competente su giustificazione delle spese sostenute.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
