1. L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le spese sostenute ai sensi degli articoli 12 e 13, paragrafo 1, secondo comma, escluse le spese di amministrazione. 2. Per semplificare le procedure amministrative le competenti Autorita' possono concordare che in tutti i casi o per alcuni di essi il rimborso delle spese effettive sia sostituito da pagamenti forfettari.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
