1. L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le spese sostenute ai sensi degli articoli 12 e 13, paragrafo 1, secondo comma, escluse le spese di amministrazione. 2. Per semplificare le procedure amministrative le competenti Autorita' possono concordare che in tutti i casi o per alcuni di essi il rimborso delle spese effettive sia sostituito da pagamenti forfettari.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art15 · fonte su Normattiva