- 1)Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in specie in applicazione degli articoli 12, 13, paragrafo 1, 14, 15, paragrafo 4, 16 e 48, paragrafo 3, seconda frase, della Convenzione, saranno rimborsate dalla Istituzione competente all'istituzione che ha concesso le prestazioni sulla base degli importi effettivi, tali come risulteranno dal conteggio di quest'ultima Istituzione. A tal fine non potranno essere richieste tariffe superiori a quelle in vigore per le prestazioni fornite dall'Istituzione che ha erogato le prestazioni agli assistiti soggetti alla legislazione che essa applica. Il pagamento delle somme sara' effettuato entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario.
- 2)Le autorita' competenti potranno accordare, in determinati casi o per alcune classi di prestazioni sanitarie, specialmente per quelle farmaceutiche, altre modalita' di rimborso.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
