Paragrafo 1 - Quando un lavoratore o un titolare di pensione o di rendita o uno dei familiari muore sul territorio di un Paese diverso da quello cui appartiene l'istituzione competente, il decesso e' considerato come sopraggiunto sul territorio del Paese competente. Paragrafo 2 - L'istituzione competente e' tenuta a concedere gli assegni previsti in caso di morte dalla legislazione che essa applica, tenuto conto, se del caso, dei periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi, anche nel caso in cui il beneficiario risieda sul territorio dell'altro Paese. Paragrafo 3 - Le disposizioni del presente articolo sono ugualmente applicabili nel caso in cui il decesso e' conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art18 · fonte su Normattiva