Per la determinazione della percentuale di incapacita' relativa ad un infortunio sul lavoro sopravvenuto o ad una malattia professionale manifestata in uno dei Paesi contraenti, gli infortuni sul lavoro anteriori o le malattie professionali anteriori che rientrino nella competenza della legislazione dell'altro Paese contraente, anche se la percentuale di incapacita' fosse inferiore al minimo indennizzabile, sono presi in considerazione allo stesso modo degli infortuni o delle malattie considerate dalla legislazione alla quale la vittima e' sottoposta per il nuovo infortunio o per la nuova malattia. Tuttavia, il risarcimento del primo infortunio o della prima malattia continua a rimanere a carico dell'organismo competente del Paese che ne sosteneva gia' l'onere.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art36 · fonte su Normattiva