Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere concesse ai lavoratori ed ai loro familiari sul territorio dell'altro Paese secondo le condizioni e le modalita' che saranno stabilite con Accordo Amministrativo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art37 · fonte su Normattiva