Paragrafo 1 - Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancelleria, di bollo e di tasse consolari previste dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti per i documenti da produrre alle amministrazioni od istituzioni di detto Paese e' esteso ai documenti corrispondenti da produrre per la applicazione della presente Convenzione alle amministrazioni o istituzioni dell'altro Paese. Paragrafo 2 - Tutti gli atti, documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione della presente convenzione sono esenti da visto di legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art39 · fonte su Normattiva