Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
Art. 18 (Accordo)
- 1)Qualora una domanda iscritta di prestazioni, un ricorso o qualsiasi altra dichiarazione prevista dalla legislazione di uno Stato contraente sia presentata all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente che sia competente a ricevere simili richieste, ricorsi o dichiarazioni in forza della legislazione di quest'altro Stato contraente, questa domanda di prestazione, ricorso o dichiarazione sara' considerata come presentata nella stessa data all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento del primo Stato contraente e saranno gestite in conformita' alle procedure ed alla legislazione del primo Stato contraente.
- 2)L'autorita' competente, l'istituzione competente e l'agenzia di collegamento di uno Stato contraente trasmetteranno la domanda di prestazione, il ricorso o qualsiasi altra dichiarazione presentata, conformemente al paragrafo 1 di questo Articolo, all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'agenzia di collegamento dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
