Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore residente sul territorio dell'altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto delle istituzioni del Paese creditore. L'Accordo amministrativo determinera' le modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art42 · fonte su Normattiva