Paragrafo 1 - Le questioni relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione sono regolate da una commissione mista, composta da rappresentanti delle autorita' competenti di ciascun Paese, che si riunira' alternativamente a Roma ed a Monaco. Paragrafo 2 - Nel caso in cui non fosse possibile giungere, per tale via, ad una soluzione, la controversia dovra' essere regolata secondo una procedura arbitrale stabilita con un accordo da concludere fra le autorita' competenti dei due Paesi. L'organismo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art43 · fonte su Normattiva