Paragrafo 1 - La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra' essere notificata tre mesi prima della scadenza del termine. Paragrafo 2 - In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che i regimi interessati prevedessero per il caso di residenza o di soggiorno all'estero di un lavoratore. Paragrafo 3: Per quanto concerne i diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, le disposizioni di detta Convenzione rimarranno applicabili alle condizioni che saranno previste da accordi complementari.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
