Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale

Art. 40 (Convenzione) — Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territori

(1) La presente convenzione e' conclusa per una durata illimitata. (2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27 paragrafo (4), se uno Stato dell'Unione denuncia la convenzione, la denuncia ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa e' stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell'Unione. (3) Qualsiasi Stato dell'Unione puo', in ogni momento, dichiarare che la convenzione cessa d'essere applicabile a taluni dei suoi territori o degli Stati o territori per i quali ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 34. Questa dichiarazione ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa e' stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell'Unione. (4) Le denunce e le dichiarazioni non pregiudicano i diritti acquisiti, nel quadro della presente convenzione, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nei paragrafi (2) e (3) del presente articolo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art40 · fonte su Normattiva