Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito. La Convenzione sara' tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sara' notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potra' essere limitata ad alcuni territori o unita' territoriali cui si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarra' in vigore per gli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~convenzione-art44 · fonte su Normattiva