[1]INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

  • a)qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure
  • b)qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro Stato.

[3]2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 25 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130~convenzione-art14 · fonte su Normattiva