[1]PROFESSIONI INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che una persona fisica, residente di uno Stato contraente, ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne che nelle seguenti circostanze, per le quali tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

  • a)se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, e' imponibile nell'altro Stato soltanto quella parte dei redditi che sia imputabile a detta base fissa; o
  • b)se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato; in tal caso e' imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte dei redditi derivante dall'esercizio delle attivita' in detto altro Stato.

[3]2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6~art14 · fonte su Normattiva