[1]INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

  • a)qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure
  • b)qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili, statistici ed economisti.

Testo vigente dal 24 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;18~art15 · fonte su Normattiva