[1]CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili a immobili, le imposte sull'ammontare complessiva degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne la Siria:

[3](i) l'imposta sugli utili derivanti da attivita' commerciali, in- dustriali e non-commerciali; (ii) l'imposta sul reddito di stipendi e salari; (iii) l'imposta sul reddito dei non residenti; (iv) l'imposta sul reddito derivante dal patrimonio mobiliare e immobiliare; (v) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate, incluse le imposte addizionali appli- cate dalle autorita' locali;

[4]ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

[5](qui di seguito indicate quali "imposta siriana").

[6](b) per quanto concerne l'Italia:

[7](i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

[8]ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

[9](qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

[10]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 25 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130~convenzione-art2 · fonte su Normattiva