[1]CONSIDERATE
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
[3](a) per quanto concerne la Danimarca:
[4](i) - l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatterne til staten);
[5](ii) - l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat);
[6](iii) - l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskommunale indkomstskat);
[7](iv) - l'imposta applicata ai sensi della Legge per l'imposizione degli Idrocarburi (skatter i benhold til kulbrinteskatteloven);
[8](qui di seguito indicate quali "imposta danese")
[9](b) per quanto concerne l'Italia:
[10]1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
[11]2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
[12]3 - l'imposta locale sui redditi;
[13]ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
[14](qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
[15]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 7 agosto 2002
