1. In relazione a ogni singolo Stato contraente, i contributi annui al fondo complementare sono versati da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantita' superiori a 150 000 tonnellate di: (a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare ai porti o ai terminal situati nel territorio dello Stato; e (b) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare, scaricati in un porto o in un terminal di uno Stato non contraente, in impianti situati nel territorio dello Stato contraente, a condizione che gli idrocarburi assoggettati a contributi siano presi in considerazione solo in virtu' del presente comma al primo ricevimento in uno Stato contraente dopo lo scarico nello Stato non contraente. 2. In relazione all'obbligo di versare contributi al fondo complementare si applica l'articolo 10, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art10 · fonte su Normattiva