1. Per valutare l'ammontare degli eventuali contributi annui dovuti e tenere conto della necessita' di disporre di fondi liquidi sufficienti, per ogni anno di calendario l'assemblea elabora una stima di bilancio strutturata come segue: (i) Spese (a) costi e spese legati all'amministrazione del fondo complementare nell'anno di riferimento e l'eventuale disavanzo dovuto a operazioni negli anni precedenti; (b) pagamenti da effettuare dal fondo complementare nell'anno di riferimento per soddisfare le richieste risarcitorie nei confronti del fondo complementare di cui all'articolo 4, inclusi rimborsi di prestiti precedentemente ottenuti dal fondo complementare per soddisfare dette richieste; (ii) Entrate: (a) fondi eccedentari derivanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi; (b) contributi annui, se necessari per mantenere il bilancio in equilibrio; (c) altre entrate. 2. L'assemblea decide l'ammontare totale dei contributi da imporre. In base a questa decisione, per ogni Stato contraente il direttore del fondo complementare calcola per ogni soggetto di cui all'articolo 10 l'ammontare del relativo importo annuo; (a) se il contributo e' destinato a soddisfare i pagamenti di cui al paragrafo 1(i)(b) sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente quello in cui si e' verificato l'incidente in oggetto, a condizione che lo Stato fosse uno Stato contraente del presente protocollo al momento dell'incidente. 3. Le somme di cui al paragrafo 2 sono ottenute dividendo l'ammontare totale dei contributi richiesti per l'ammontare totale degli idrocarburi soggetti a contributo ricevuto in tutti gli Stati contraenti nell'anno di riferimento. 4. Il contributo annuo e' dovuto -alla data da stabilire nel regolamento interno del fondo complementare. L'assemblea puo' scegliere una data diversa per il pagamento. 5. L'assemblea puo' decidere, secondo modalita' da stabilire nel regolamento finanziario del fondo complementare, di effettuare trasferimenti tra fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera a) e fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Testo vigente dal 13 luglio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art11 · fonte su Normattiva