[1]transitorie
[2]1. Fermo restando il paragrafo 4, l'ammontare complessivo dei contributi pagabili in relazione agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente in un anno di calendario non supera il 20% dell'ammontare totale dei contributi 'annui ai sensi del. presente Protocollo in relazione all'anno di calendario di riferimento. 2. Se. a seguito` dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti in un unico Stato contraente in relazione a un determinato anno di calendario dovesse risultare superiore al 20% dei contributi totali annui, i contributi pagabili da tutti i contribuenti in detto Stato sono ridotti proporzionalmente in modo che i loro contributi complessivi siano uguali al 20% dei contributi totali annui al fondo complementare nell'anno di riferimento. 3. Se i contributi pagabili dai soggetti in un determinato Stato contraente sono ridotti ai sensi del paragrafo 2, i contributi pagabili dai soggetti in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati in proporzione per garantire che l'ammontare totale dei contributi pagabili da tutti i soggetti tenuti a versare contributi al fondo complementare in relazione all'anno di calendario in questione raggiunga l'ammontare totale dei contributi deciso dall'assemblea. 4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano finche' la quantita' totale, degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta in tutti gli Stati contraenti in un anno di calendario, incluse le quantita' di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non raggiunge 1 miliardo di tonnellate o fino alla scadenza di un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, se questa scadenza e' piu' ravvicinata.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
