1. Ai contributi al fondo complementare si applica l'articolo 13 della convenzione Fondo del 1992. 2. Uno Stato contraente puo' assumere l'obbligo di versare contributi al fondo complementare secondo la procedura indicata all'articolo 14 della convenzione Fondo del 1992.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
