1. Gli Stati contraenti comunicano al direttore del fondo complementare le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15 della convenzione Fondo del 1992, a. condizione che, tuttavia, le comunicazioni trasmesse al direttore del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992 si presumano effettuate anche in virtu' del presente protocollo 2. Se uno Stato contraente non adempie agli obblighi relativi alla presentazione della comunicazione di cui al paragrafo 1 e se tale omissione genera una perdita finanziaria per il fondo complementare, lo Stato contraente in questione e' tenuto a risarcire il fondo complementare per tale perdita.- L'assemblea decide; su raccomandazione del direttore del fondo complementare, -se detto risarcimento deve essere versato dallo Stato contraente di cui trattasi.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
