1. Fatto salvo l'articolo 10, ai fini del presente protocollo si presume che ogni Stato contraente riceva almeno 1 milione di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi. 2. Se la somma complessiva degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente e' inferiore a 1 milione di tonnellate, lo Stato contraente assume gli obblighi applicabili ai sensi del presente protocollo a qualsiasi soggetto che sarebbe tenuto a contribuire al fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti nel territorio di detto Stato nella misura in cui non esistono soggetti responsabili per la quantita' complessiva degli idrocarburi ricevuti.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art14 · fonte su Normattiva