1. Il segretariato del fondo del 1992 e il direttore del fondo, possono anche svolgere le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare. 2. Se, in conformita' con il paragrafo 1, il segretariato e il direttore del fondo del 1992 svolgono anche le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare, quest'ultimo e' rappresentato, in caso di conflitto di. interesse tra il fondo del 1992 e il fondo complementare, dal presidente dell'assemblea. 3. Nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente protocollo e della convenzione Fondo del 1992, il direttore del fondo complementare, nonche' il personale e gli esperti da lui designati, non sono ritenuti inadempienti alle disposizioni dell'articolo 30 della convenzione Fondo del 1992 applicato dall'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo nelle misura in cui svolgano i loro compiti conformemente al presente articolo. 4. L'assemblea si adopera per non prendere decisioni incompatibili con le decisioni prese dall'assemblea del fondo del 1992. In caso di divergenze di opinione rispetto a questioni ammnistrative comuni, l'assemblea cerca di ottenere un consenso con l'assemblea del fondo del 1992, in uno spirito di collaborazione reciproca e tenendo presente gli obiettivi comuni delle due organizzazioni. 5. Il fondo complementare rimborsa al fondo del 1992 tutti i costi e tutte le spese derivanti da servizi amministrativi svolti dal fondo del 1992 per conto' del fondo complementare.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
