[1]in vigore

[2]1, Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti: (a) almeno otto Stati hanno firmato il protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale; e (b) il segretario generale ha ricevuto informazioni dal direttore del fondo 1992 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti a contribuire ai sensi dell'articolo 10 hanno ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi, incluse le quantita' di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 2. Nei con fronti di ogni Stato che firma il presente protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1 per l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo non entra in vigore nei confronti degli Stati per i quali non si applica la convenzione Fondo del 1992:

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art21 · fonte su Normattiva