[1]sugli idrocarburi assoggettati a contributi
[2]Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di uno Stato, detto Stato, quando firma il presente protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), o quando deposita lo strumento di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal Segretariato generale, comunica al Segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, per quanto concerne lo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo complementare ai sensi dell'articolo 10, nonche' i dati sulle relative quantita' di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da
Testo vigente dal 13 luglio 2005
