[1]sugli idrocarburi assoggettati a contributi

[2]Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di uno Stato, detto Stato, quando firma il presente protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), o quando deposita lo strumento di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal Segretariato generale, comunica al Segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, per quanto concerne lo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo complementare ai sensi dell'articolo 10, nonche' i dati sulle relative quantita' di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da

Testo vigente dal 13 luglio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art20 · fonte su Normattiva