Art. 18 (Protocollo)
[1]Entrata in vigore
[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 25 ottobre 2014
