[1]alla convenzione Fondo del 1992
[2]1. Se massimali stabiliti nella convenzione Fondo del 1992 sono stati innalzati da un protocollo ad essa allegato, il massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) puo' essere maggiorato dello stesso importo tramite la procedura indicata all'articolo 24. Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 6 non si applicano a tali casi. 2. Se la procedura da cui al paragrafo 1 e' stata applicata, eventuali successive modifiche del massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24, ai fini dell'articolo 24,,paragrafo 6, lettere b) e c), sono, calcolate sulla base del nuovo massimale maggiorato in conformita' con il paragrafo 1.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
