1. Il presente protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Stato contraente in qualunque momento dopo la data di entrata in vigore nei suoi confronti. 2. La denuncia si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale. 3. La denuncia e' efficace dodici mesi dopo il deposito presso il Segretario generale o dopo un periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. La denuncia della convenzione Fondo 1992 comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia e' efficace il giorno in cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione Fondo del `1971 prende effetto ai sensi dell'articolo 34 del protocollo in oggetto. 5. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente protocollo relative agli obblighi di effettuare contributi al fondo complementare per un incidente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
