[1]straordinarie dell'assemblea
[2]1. Uno Stato contraente puo', entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto e' giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi per i' restanti Stati contraenti, chiedere al direttore del fondo complementare di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore del fondo complementare convoca l'Assemblea non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta. 2. Il direttore del fondo complementare puo' prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta denuncia generi un aumento significativo del livello di contributi degli altri Stati contraenti. 3 Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento considerevole del livello di contributi per gli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati puo', non oltre centoventi giorni prima della data di entrata in vigore della denuncia, denunciare il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
