1. Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati contraenti e' inferiore a sette o in cui la quantita' totale di idrocarburi soggetti a contributi ricevuta negli altri Stati contraenti, incluse le quantita' di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e' inferiore a 350 milioni di tonnellate, se questa data e' posteriore alla precedente. 2. Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo complementare di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 29 e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art28 · fonte su Normattiva