[1]e liberta' da restrizioni valutarie

[2]1. Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attivita' la Corte:

  • a)potra' detenere fondi, valuta di qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta;
  • b)sara' libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese all'altro, ovvero all'interno di qualsiasi paese, e di convertire qualunque valuta di sua proprieta' in qualsiasi altra valuta;
  • c)potra' ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convert ire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari;
  • d)godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie.

[3]2. Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terra' in debito conto le dichiarazioni rese da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art10 · fonte su Normattiva