[1]e liberta' da restrizioni valutarie
[2]1. Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attivita' la Corte:
- a)potra' detenere fondi, valuta di qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta;
- b)sara' libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese all'altro, ovvero all'interno di qualsiasi paese, e di convertire qualunque valuta di sua proprieta' in qualsiasi altra valuta;
- c)potra' ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convert ire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari;
- d)godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie.
[3]2. Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terra' in debito conto le dichiarazioni rese da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
