[1]in vigore

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso Segretario Generale. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Accordo o vi accede dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, l'Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il Segretario Generale.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art35 · fonte su Normattiva