[1]in vigore
[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso Segretario Generale. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Accordo o vi accede dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, l'Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il Segretario Generale.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
