Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1936 al 16 dicembre 2009. 321 parole tolte, 20 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: - E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del corpo Reale delle miniere, con la seguente modificazione:
tolto: All'art. 4 e' sostituito il seguente:
tolto: Art. 4.
tolto: - Il corpo Reale delle miniere provvede:
tolto: a) al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;
tolto: b) allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;
tolto: c) all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;
tolto: d) agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone piu' indiziate;
tolto: e) alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;
tolto: f) alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;
tolto: g) alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;
tolto: h) alla vigilanza sull'andamento generale della attivita' mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;
tolto: i) alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
tolto: l) all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.
tolto: Con decreto del Ministro per le corporazioni sara' stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 25 maggio 1936 - Anno XIV
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: SOLMI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1936-05-25;1308~art1 · fonte del testo