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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del corpo Reale delle miniere, con la seguente modificazione:

[9]All'art. 4 e' sostituito il seguente:

[10]Art. 4.

[11]- Il corpo Reale delle miniere provvede:

  • a)al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;
  • b)allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;
  • c)all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;
  • d)agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone piu' indiziate;
  • e)alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;
  • f)alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;
  • g)alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;
  • h)alla vigilanza sull'andamento generale della attivita' mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;
  • i)alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
  • l)all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.

[12]Con decreto del Ministro per le corporazioni sara' stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 25 maggio 1936 - Anno XIV

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - DI REVEL

[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 14 luglio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-05-25;1308~art1 · fonte del testo