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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del corpo Reale delle miniere, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 4 e' sostituito il seguente:
[10]Art. 4.
[11]- Il corpo Reale delle miniere provvede:
- a)al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;
- b)allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;
- c)all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;
- d)agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone piu' indiziate;
- e)alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;
- f)alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;
- g)alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;
- h)alla vigilanza sull'andamento generale della attivita' mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;
- i)alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
- l)all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.
[12]Con decreto del Ministro per le corporazioni sara' stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 25 maggio 1936 - Anno XIV
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]MUSSOLINI - DI REVEL
[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 14 luglio 1936 al 16 dicembre 2009
