[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato.

[3]TRATTATO

[4]CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

[5]Gli Stati che concludono questo trattato, da ora in avanti chiamati "Parti del trattato", Considerando le conseguenze devastatrici che investirebbero l'intera umanita' a causa di una guerra nucleare e la necessita' che ne consegue di compiere ogni sforzo per impedire il pericolo di una simile guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli, Ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari aumenterebbe seriamente il pericolo di una guerra nucleare, In conformita' con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo sulla prevenzione dell'ulteriore disseminazione delle armi nucleari, Impegnandosi a cooperare nel facilitare l'applicazione di controlli A.I.E.A. sulle attivita' nucleari pacifiche. Esprimendo il loro appoggio alla ricerca; allo sviluppo e ad altri sforzi intesi a promuovere l'applicazione, nel quadro del sistema di controlli dell'A.I.E.A., del principio di un controllo efficace del flusso di materiale fonte e di materiali fissili speciali mediante l'impiego di strumenti e di altre tecniche in taluni punti strategici, Affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, incluso qualsiasi derivato tecnologico che i Paesi militarmente nucleari possano ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, dovrebbero essere accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti del trattato, siano esse o meno militarmente nucleari, Convinti che, in applicazione di questo principio, tutte le parti del trattato hanno il diritto di partecipare ad uno scambio quanto piu' ampio possibile di informazioni scientifiche e di contribuire da sole o in cooperazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia atomica per scopi pacifici, Dichiarando la loro intenzione di conseguire al piu' presto possibile l'arresto della corsa alle armi nucleari e di adottare misure efficaci nella direzione del disarmo nucleare, Sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati per il raggiungimento di questo obiettivo, Ricordando che le Parti contraenti del trattato del 1963 per il bando degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei hanno, nel preambolo di detto trattato, espresso la determinazione di cercare di assicurare la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre e di seguitare i negoziati a questo fine, Desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale e il rafforzamento della fiducia tra gli Stati al fine di facilitare la cessazione della fabbricazione delle armi nucleari, la liquidazione di tutte le esistenti riserve delle stesse, e la eliminazione degli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei loro vettori a seguito di un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale, Ricordando che, in armonia con lo statuto delle Nazioni Unite, gli Stati debbono astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite, e che lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debbono essere promossi con il minimo di diversione verso gli armamenti delle risorse umane ed economiche mondiali,

[6]Hanno concordato quanto segue:

[7]Articolo I

[8]Ciascuno degli Stati militarmente nucleari Parte del trattato si impegna a non trasferire a qualsiasi destinatario armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari ovvero il controllo su tali armi o, congegni esplosivi direttamente, o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, incoraggiare o indurre in alcun modo, alcuno Stato militarmente non nucleare a fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;131~arti · fonte su Normattiva