[1]Articolo II
[2]Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari Parte del trattato si impegna a non ricevere il trasferimento, da parte di qualsiasi trasferente, di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, o il controllo su tali armi o altri congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; a non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e a non ricercare qualunque assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
Testo vigente dal 30 aprile 1975
