[1]Articolo II

[2]Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari Parte del trattato si impegna a non ricevere il trasferimento, da parte di qualsiasi trasferente, di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, o il controllo su tali armi o altri congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; a non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e a non ricercare qualunque assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;131~artii · fonte su Normattiva