[1]Articolo IV

[2]1. Nessuna disposizione del presente trattato sara' interpretata, nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformita' agli articoli I e II del presente trattato. 2. Tutte le Parti contraenti si impegnano a facilitare, ed hanno il diritto di partecipare, al piu' completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali, e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti che ne hanno la possibilita' coopereranno inoltre nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei Paesi non nucleari Parti del trattato, con la dovuta considerazione per le necessita' delle aree in via di sviluppo del mondo.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;131~artiv · fonte su Normattiva