[1]Articolo V
[2]Ciascuna Parte del trattato si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che, in conformita' al presente trattato, sotto apposita osservazione internazionale e attraverso apposite procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano rese disponibili agli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti dei congegni esplosivi impiegati sara' quanto piu' possibile basso ed escludera' qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato potranno ottenere tali benefici in base a uno speciale accordo o accordi internazionali, attraverso un apposito organismo internazionale con adeguata rappresentanza di Stati non militarmente nucleari. Negoziati a tal fine inizieranno il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore del trattato. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato che lo desiderino, possono anche ottenere tali benefici in base ad accordi bilaterali.
Testo vigente dal 30 aprile 1975
