Qualora uno Stato intenda esercitare la sua facolta' di usare materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo in un'attivita' nucleare che non richieda l'applicazione di tali salvaguardie, si applicheranno le seguenti procedure:
- a)La Comunita' e lo Stato indicheranno all'Agenzia l'attivita' di cui trattasi e lo Stato precisera':
- i)che l'uso delle materie nucleari in un'attivita' militare non interdetta non sara' in contrasto con un eventuale impegno dello Stato che comporti l'applicazione di salvaguardie dell'Agenzia e preveda che le materie saranno usate soltanto in un'attivita' nucleare pacifica;
- ii)che durante il periodo di non applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo le materie nucleari non saranno usate per la produzione di armi nucleari o di altri congegni, esplosivi nucleari.
- b)L'Agenzia e la Comunita' addiverranno ad intese in base alle quali, limitatamente al tempo in cui le materie nucleari saranno usate in tale attivita', non si applicheranno le salvaguardie previste dal presente accordo. Tali intese identificheranno, nella misura del possibile, il periodo o le circostanze durante i quali dette salvaguardie non troveranno applicazione. In tutti i casi, le salvaguardie previste dal presente Accordo troveranno nuovamente applicazione non appena le materie nucleari saranno reimpiegate in un'attivita' nucleare pacifica. L'Agenzia sara' tenuta informata del quantitativo totale e della composizione di dette materie esistenti nel territorio dello o degli Stati e di qualsiasi trasferimento di dette materie fuori dal territorio dello o degli Stati.
- c)Ogni intesa sara' presa con l'accordo dell'Agenzia. Tale accordo sara' dato il piu' sollecitamente possibile e avra' per oggetto soltanto questioni come, fra l'altro, le disposizioni relative ai termini e alle procedure o ai rapporti da elaborare, ma non implichera' alcuna approvazione dell'attivita' militare, ne' la conoscenza di segreti militari relativi a tale attivita', ne' si riferira' all'uso in essa fatto dalle materie nucleari.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
