[1]Articolo VI

[2]Ciascuna delle Parti del trattato si impegna a condurre quanto prima i negoziati in buona fede su efficaci misure relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare, e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;131~artvi · fonte su Normattiva