[1]Articolo VI
[2]Ciascuna delle Parti del trattato si impegna a condurre quanto prima i negoziati in buona fede su efficaci misure relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare, e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale.
Testo vigente dal 30 aprile 1975
