Art. 30 (Convenzione)
[1]in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
