[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art30 · fonte su Normattiva