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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a San Rossore, addi' 11 giugno 1936 - Anno XIV

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]MUSSOLINI - DI REVEL

[9]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 15 luglio 1936 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1936-06-11;1319~art1 · fonte del testo