1. Ogni Stato parte puo' richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art26 · fonte su Normattiva