[1]ARTICOLO IX.

[2]1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avra' firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potra' aderirvi in ogni momento. 2. La presente Convenzione sara' soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione entrera' in vigore successivamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quest'ultima entrera' in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 5. Il Depositario informera' senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, dalla data di ogni firma, dalla data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, di tutti gli emendamenti ad essa relativi nonche' della ricezione di ogni altra comunicazione. 6. La presente Convenzione sara' registrata dal Depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artix · fonte su Normattiva