[1]Le garanzie assunte dalla Contea principesca del Tirolo per il Sanatorio di Palmschoss presso Bressanone, per il Fondo pellagra e per lo Smercio del vino (Wüst) di Bolzano, ove sussistano ancora i debiti per cui furono contratte, saranno assunte dal Regno d'Italia.

[2]Le altre eventuali garanzie assunte dalla stessa Contea resteranno a carico del Paese federale del Tirolo.

Testo vigente dal 30 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-01-05;1322~art4 · fonte del testo