[1]Le garanzie assunte dalla Contea principesca del Tirolo per il Sanatorio di Palmschoss presso Bressanone, per il Fondo pellagra e per lo Smercio del vino (Wüst) di Bolzano, ove sussistano ancora i debiti per cui furono contratte, saranno assunte dal Regno d'Italia.
[2]Le altre eventuali garanzie assunte dalla stessa Contea resteranno a carico del Paese federale del Tirolo.
Testo vigente dal 30 giugno 1928
