Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sara' corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo peraltro ogni compenso per il lucro cessante.

Testo vigente dal 30 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-01-05;1322~art9 · fonte del testo