Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sara' corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo peraltro ogni compenso per il lucro cessante.
Testo vigente dal 30 giugno 1928
