Gli aventi diritto sono obbligati ad attenersi rigorosamente a quanto prescrivono le norme in vigore nel luogo dove si trovano i beni immobili gravati. In ogni caso essi godranno le facilitazioni concesse pel traffico di frontiera e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni a tal riguardo stabilite dalle Alte Parti contraenti.
Testo vigente dal 21 maggio 1928
