[1]Restano inalterate le servitu' boschive e di pascolo, nonche' tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del Comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del Comune.
[2]Egualmente restano inalterati nei Comuni divisi dal nuovo confine i diritti di partecipazione agli utili dei beni comunali che vigevano fino al 28 luglio 1914, in base a valida consuetudine, a favore di possedimenti rurali situati in una delle due parti del Comune.
[3]I mutamenti di circoscrizione amministrativa, da qualsiasi causa dipendano, dei territori comunali divisi dal nuovo confine politico, non influiranno sulla conservazione dei diritti indicati nel precedente alinea.
Testo vigente dal 30 giugno 1928
